LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 10
 (Attività dei Comuni)
1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:
a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
c) verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi;
g bis) attivazione, valorizzando le risorse professionali presenti nel sistema integrato di educazione e di istruzione, del coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia e dei servizi di educazione scolastica, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;
g ter) coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, e promozione di iniziative di formazione in servizio per il personale del sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
Note:
1Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 3, L. R. 19/2006
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
3Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
4Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 27, comma 2, lettera a), L. R. 14/2025
5Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 27, comma 2, lettera a), L. R. 14/2025