LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

TITOLO VII
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2005
CAPO I
 Modifiche alla legge regionale 7/2005
Art. 66
1. All'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalla seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>;
b) al comma 2, lettera c), le parole: <<all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)>>.
Art. 67
1. All'articolo 4 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<La Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2 quater della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale)>> sono sostituite dalla seguenti: <<La Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18>>;
b) ai commi 2 e 3 le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>;
c) nella rubrica le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>.
Art. 68
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Funzioni dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale)
1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 svolge, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.
2. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, altresì:
a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di Ascolto e dai Punti di Ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
c) effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, l'Agenzia può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i Punti di Ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.>>.

Art. 69
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005 le parole: <<al direttore>> è sostituita dalle seguenti:<<alla Direzione>>.
Art. 70
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005 le parole: <<Osservatorio regionale sul mercato del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale>>.
Art. 71
1. All'articolo 8 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalla seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>;
b) al comma 4 le parole: <<dell'articolo 3 della legge regionale 20/2003, come integrato dall'articolo 5,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 5>>.