Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
Art. 45
(Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)
1.
La Regione, con il concorso delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:
a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a quarantacinque anni;
b) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;
c) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;
d) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.
2.
Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:
a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con le parti sociali comprendente l'individuazione dei criteri e degli indicatori mirati all'osservazione delle gravi difficoltà occupazionali a livello settoriale, territoriale o aziendale;
b) svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera a).
3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 46
(Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)
1.
Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:
a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;
b) in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
5.
La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste:
a) in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'
articolo 24 della legge 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo;
b) in tutti i casi in cui venga fatto ricorso da parte di un datore di lavoro, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, all'intervento straordinario di integrazione salariale, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, o alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al
Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
4Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
5Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
6Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 17/2020
7Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 47
(Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)
1.
Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:
a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
b) i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;
c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;
d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).
2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 48
1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'
articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 4/2013
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
4Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2020
10Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 48 bis
(Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà)
1.
Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:
a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al
titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte con riferimento alla quale sia stata attivata sul territorio regionale la procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237 bis, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto di trasferimento, a decorrere dall'1 gennaio 2026, nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata dal datore di lavoro in capo al quale continua il rapporto di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente al trasferimento del rapporto di lavoro ovvero, anche successivamente allo stesso, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di cui al primo periodo non sia ancora intervenuto, a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale sia interessato dal passaggio al nuovo datore di lavoro, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è inoltre concesso un incentivo nella misura di 2.500 euro, per ciascuna assunzione effettuata, a decorrere dall'1 gennaio 2026, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardante lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall'attuazione di un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al
titolo II del decreto legislativo 148/2015, in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ancora in corso alla data di assunzione o, a tale data, esauritosi da non più di 12 mesi.
5. L'importo di cui al comma 4 è elevato a 3.000 euro per ciascuna assunzione, qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4 la domanda è presentata dal nuovo datore di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata realizzata l'assunzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato realizzato almeno il numero minimo di assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui al comma 5.
8. Qualora entro il termine di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7, non sia ancora intervenuto a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dalla nuova assunzione, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al nuovo datore di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
9. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 4 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
10. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.