Art. 44
(Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)
1.
La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un funzionario suo delegato, con funzioni di presidente;
b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.
1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
6Parole sostituite al comma 1 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025
8Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera d), L. R. 7/2025