Art. 40
(Validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità)
1.
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo 276/2003
, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, disciplinando in particolare:
a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;
d) le procedure per l'individuazione dei lavoratori con disabilità che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020