LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 39
 (Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
2. Il Fondo è alimentato:
a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 15 della legge 68/1999 ;
b) dai contributi esonerativi di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 68/1999 ;
c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
d) da somme stanziate dalla Regione.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:
a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo, lo svolgimento di attività di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 , lo svolgimento di attività di formazione e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999 , relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 .
3 bis. I criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva sono disciplinati con regolamento regionale o tramite specifici bandi adottati con atto dirigenziale della Direzione competente in materia di lavoro, previa deliberazione della Giunta regionale che stabilisca indirizzi e criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dell'incentivo, con eventuale specificazione dell'oggetto del contributo e delle categorie dei potenziali beneficiari.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020
5Comma 3 bis sostituito da art. 6, comma 6, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.