LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 38
 (Servizi del collocamento mirato)
1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999 , provvedono:
a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all' articolo 14 bis della legge 41/1996 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attività;
b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);
c) alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.
2Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
5Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020