LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 36
 (Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità)
1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni delle persone con disabilità;
b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;
c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.
3. Gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo del terzo settore.
3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999 , la Regione definisce:
a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all' articolo 11 della legge 68/1999 ;
b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;
e) con regolamento regionale, le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all' articolo 5, comma 7, della legge 68/1999 ;
f) con regolamento regionale, i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 ;
g)   ( ABROGATA )
h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;
i) ogni altro atto programmatorio o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999 , per quanto di competenza regionale.
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008
3Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5L'abrogazione del comma 63 dell'art. 10, L.R. 17/2008, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3bis del presente articolo.
6Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 bis da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006 nel testo modificato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
7Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
8Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
9Rubrica dell'articolo modificata da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
11Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
12Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
13Lettera g) del comma 3 bis abrogata da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020