LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 34
 (Politiche per il prolungamento della vita attiva)
1. La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promuove azioni sperimentali di sistema che prevedono il concorso delle seguenti misure:
a) incentivi al prolungamento della vita attiva;
b) sostegni mirati al reinserimento al lavoro;
c) formazione professionale specifica e mirata che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati o che favorisca il passaggio generazionale delle competenze tra i lavoratori.
(2)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 17/2020