Art. 32
1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell’Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all’articolo 77, comma 3, lettera a).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
11Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020