Art. 30
(Promozione dell'occupazione)
1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.
2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.
2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.
2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
4Comma 2 ter aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 93, L. R. 14/2012
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
14Parole sostituite al comma 2 ter da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020