Art. 28 bis
(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)
1.
La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'
articolo 27 della legge regionale 27/2017
, anche con proiezioni utili alla definizione delle strategie.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. L'Osservatorio nell'ambito della propria attività può avvalersi di esperti per la realizzazione di indagini e ricerche in ambiti specifici.
4. L'Osservatorio, in collaborazione con i servizi competenti in materia di collocamento mirato, effettua con cadenza almeno annuale una rilevazione dei dati relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
5. L'Osservatorio, con cadenza trimestrale, fornisce ai componenti della Commissione regionale per il lavoro i dati sull'andamento del mercato del lavoro regionale per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati.
5 bis.
La Direzione centrale competente in materia di lavoro è autorizzata:
a) al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, nonché al trattamento di dati personali reso necessario dalla stipula di convenzioni, aventi quale oggetto, anche non esclusivo, le attività di cui ai commi precitati, con altri soggetti pubblici ovvero con soggetti privati o con enti pubblici economici;
b) al trattamento dei dati particolari in materia di salute per le finalità di cui al comma 4.
5 ter. Nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce, con regolamento, le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, ai sensi dell'
articolo 2 sexies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di lavoro nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale.
5 quater. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 5 ter secondo le modalità previste dallo stesso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2020
2Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 8/2024
3Comma 5 ter aggiunto da art. 7, comma 8, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
4Comma 5 quater aggiunto da art. 7, comma 8, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.