Art. 18
(Consiglieri provinciali di parità)
2. Le Consigliere e i Consiglieri di parità provinciali devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
3. La Regione, previa designazione delle Province, nomina le Consigliere o i Consiglieri provinciali di parità, dandone comunicazione alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità.
4. In caso di mancata designazione delle Consigliere e dei Consiglieri di parità provinciali, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, la Regione nei trenta giorni successivi indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'
articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 198/2006, di durata non superiore a novanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.
5. Il mandato della Consigliera o del Consigliere provinciale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La Consigliera o il Consigliere provinciale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità.
6. Alle Consigliere e ai Consiglieri provinciali di parità sono riconosciuti un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, e il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
7. Le Consigliere e i Consiglieri provinciali di parità svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolgono altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'
articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del
decreto legislativo 198/2006.
8. La Consigliera o il Consigliere provinciale di parità ha sede presso la Provincia, la quale fornisce il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle funzioni e assume a carico del proprio bilancio la spesa relativa all'indennità di carica, eventuali contribuzioni e rimborsi delle spese di missione.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 13/2015
4Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2016
5Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 17/2020
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 51, comma 1, L. R. 17/2020
7Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 7/2026 . Le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in carica al 31 dicembre 2026 rimangono in carica sino alla nomina da parte della Regione delle Consigliere o dei Consiglieri provinciali di parità.