LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 17
 (Sede, dotazione organica e assegnazione di personale)
1. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere regionale di parità è funzionalmente autonomo. Gli obiettivi e l'attività da svolgere vengono individuati dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.
3. La Regione fornisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità personale appartenente al ruolo unico regionale e le attrezzature necessarie. L'assegnazione del personale regionale avviene sentita la Consigliera o sentito il Consigliere di parità, con precedenza ai soggetti in possesso di competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità.
4. Alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità viene riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina, su proposta dell'Assessore competente. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012
2Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 31, L.R. 14/2012, con il quale si disponeva un'integrazione alla disciplina del comma 4 del presente articolo, relativa alla corresponsione di un'indennità aggiuntiva al consigliere regionale di parità.
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 11, L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020