LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 51
 (Responsabilità sociale dell'impresa)
1. La Regione promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene iniziative imprenditoriali finalizzate al miglioramento della qualità della salute, della sicurezza, del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali, a favorire la parità di genere e le esigenze di conciliazione di vita lavorativa e familiare.
2 bis. La Regione promuove altresì la diffusione e lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative di premialità e di certificazione di azioni socialmente responsabili, anche attraverso le procedure di concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 2 sostituito da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Comma 2 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020