LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 29
 (Finalità e destinatari)
1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:
a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;
c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.
2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.
3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 26/2012
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
5Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
8Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 17/2020