LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 57 bis
 (Sostegno al lavoro frontaliero)
1. La Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliera.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale. Con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalità di concessione del finanziamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 17/2020