LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2005, n. 15

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2005
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Settori produttivi)
1. L'Amministrazione regionale promuove, avvalendosi dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont, con sede ad Amaro, l'elaborazione di nuovi modelli di sviluppo, anche a valenza internazionale, del settore lattiero-caseario dell'area montana regionale, finalizzati a nuovi processi produttivi, alla qualificazione dei prodotti, a nuove professionalità gestionali, a sistemi e piani di marketing, a utilizzazioni di nuove tecnologie e alla sperimentazione dei modelli elaborati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna stipula apposita convenzione con Agemont SpA.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.330.1.399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 6883 (1.1.156.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione <<Convenzione con Agemont SpA per l'elaborazione di un modello di sviluppo per il settore lattiero-caseario>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2005.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Conservatorio di Musica <<Giuseppe Tartini>> di Trieste un contributo straordinario a sostegno delle attività formative di livello universitario finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze per il censimento e la valorizzazione del patrimonio bibliografico musicale, da realizzarsi anche mediante l'acquisizione di ulteriori dotazioni e risorse.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5027 (1.1.162.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo straordinario al Conservatorio di Musica 'Giuseppe Tartini' di Trieste a sostegno delle attività formative di livello universitario finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze per il censimento e la valorizzazione del patrimonio bibliografico musicale, da realizzarsi anche mediante l'acquisizione di ulteriori dotazioni e risorse>> e con lo stanziamento di 40.000 euro per l'anno 2005.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Omnisalus di Cordovado un contributo straordinario a sostegno delle spese connesse alla realizzazione, nella provincia di Pordenone, di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5028 (1.1.162.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione Omnisalus di Cordovado per la realizzazione di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali>> e con lo stanziamento di 25.000 euro per l'anno 2005.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>> un contributo straordinario a sostegno delle spese connesse alla realizzazione, nella provincia di Gorizia e in collaborazione col Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale (CeForMed), di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5045 (1.1.157.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 'Isontina' per la realizzazione di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali>> e con lo stanziamento di 25.000 euro per l'anno 2005.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio riguardante la fattibilità di una fiera di divulgazione scientifica.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5141 (1.1.158.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servzio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per la realizzazione di uno studio riguardante la fattibilità di una fiera di divulgazione scientifica>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2005.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell'Università degli studi di Trieste contributi quindicennali, a decorrere dal 2006, destinati alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, derivanti dal mutuo da contrarsi per l'acquisto di un immobile destinato a sede della Third World Academy of Sciences (TWAS) e delle istituzioni internazionali ad essa collegate.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato a decorrere dall'anno 2006 il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro, con l'onere di 200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5078 (2.1.238.4.10.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributi pluriennali costanti al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell'Università degli studi di Trieste a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo destinato all'acquisto dell'immobile sede della Third World Academy of Sciences (TWAS) e delle istituzioni internazionali collegate>>. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2008 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Friuli Innovazione, Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico, un contributo a parziale copertura delle spese per la realizzazione del progetto <<Sequenziamento del genoma della vite>>. Sono ammissibili a finanziamento le spese relative ad oneri specifici di progetto, ivi compreso l'acquisto di attrezzature, e pro quota quelle generali di organizzazione. La quota di spese generali imputabile al progetto è determinata dal beneficiario in via preventiva e in rapporto all'attività complessiva.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5105 (2.1.162.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo al Consorzio Friuli Innovazione, Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico, per la realizzazione del progetto 'Sequenziamento del genoma della vite'>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2005.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste un contributo per due iniziative di animazione in materia di trasferimento tecnologico da realizzare in collaborazione con la Provincia di Gorizia e con il Polo Tecnologico di Pordenone.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5599 (2.1.154.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste per due iniziative di animazione in materia di trasferimento tecnologico da realizzare in collaborazione con la Provincia di Gorizia e con il Polo Tecnologico di Pordenone>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2005.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste un contributo a sostegno delle spese di funzionamento di nuove attività applicative concernenti studi e ricerche nelle scienze del mare e nella biologia marina.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento, nonché della documentazione atta a dimostrare l'effettivo avvio delle nuove attività.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5604 (1.1.159.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste per le spese di funzionamento di nuove attività applicative concernenti studi e ricerche nelle scienze del mare e nella biologia marina>> e con lo stanziamento di 120.000 euro per l'anno 2005.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Third World Academy of Sciences (TWAS) presso l'International Center for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste un contributo a fronte delle spese sostenute per il primo anno di impianto e gestione (dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001) del Segretariato Permanente dell'Interacademy Panel on International Issues (IAP).
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute, dell'elenco analitico delle entrate correlative e di una relazione illustrativa dell'attività svolta.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 113.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5104 (2.1.240.3.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo alla Third World Academy of Sciences (TWAS) presso l'International Center for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste a fronte delle spese sostenute per il primo anno di impianto e gestione del Segretariato Permanente dell'Interacademy Panel on International Issues (IAP)>> e con lo stanziamento di 113.000 euro per l'anno 2005.
30.
Il comma 40 dell' articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:
<<40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Enoteca di Cormons - società cooperativa agricola - un finanziamento di 40.000 euro per la realizzazione di un progetto di integrazione nel settore vitivinicolo tra Collio italiano e Goriska Brda.>>.

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 30, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita in <<Finanziamento all'Enoteca di Cormons - società cooperativa agricola - per la realizzazione di un progetto di integrazione nel settore vitivinicolo tra Collio italiano e Goriska Brda>>.
32.
Dopo il comma 40 dell' articolo 6 della legge regionale 1/2005 è aggiunto il seguente:
<<40 bis. Il finanziamento di cui al comma 40 può essere erogato a titolo di anticipo in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale ritenuto ammissibile, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma anticipata, maggiorata degli eventuali interessi di legge.>>.

33. Al comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005, la parola <<contributo>> è sostituita dalla seguente: <<finanziamento>>.
34.
Dopo il comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005 è aggiunto il seguente:
<<41 bis. Qualora il progetto presentato preveda degli aiuti alle imprese, lo stesso verrà notificato all'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.>>.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un programma di interventi che preveda la concessione di contributi alle imprese agricole, singole e associate, a fronte di finanziamenti bancari della durata massima di dodici mesi contratti dalle imprese per il sostegno delle spese di gestione.
36. Gli interventi di cui al comma 35 sono finalizzati a sostenere i costi della trattenuta che le imprese agricole sono tenute a corrispondere all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278 (Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo), e 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto), per l'attivazione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti contratti dalle stesse imprese.
37. L'importo del contributo è pari allo 0,3 per cento dell'ammontare dei finanziamenti di cui ai commi 35 e 36.
38. I soggetti che possono beneficiare del contributo sono:
a) le imprese agricole, singole e associate, con unità tecnico-economica situata nella regione, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59));
b) le cooperative e loro consorzi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con unità tecnico economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo).
39. Il contributo è erogato per finanziamenti non inferiori a 10.000 euro e non superiori a 100.000 euro per le imprese agricole, elevati a 200.000 euro per le cooperative e loro consorzi.
40. Il contributo è erogato tramite il pagamento diretto alla banca finanziatrice in nome e per conto dell'impresa che contrae il finanziamento a rimborso della trattenuta già versata dalla banca stessa all'ISMEA per l'attivazione della garanzia sussidiaria sul finanziamento.
41. I contributi di cui al comma 35 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
42. Le domande di contributo sono presentate all'Amministrazione regionale per il tramite delle banche finanziatrici. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono definite con atto regolamentare.
43. Per le finalità previste dai commi 35 e 36, nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo - il capitolo 6881 (1.1.163.2.10.10) con la denominazione <<Contributi alle imprese agricole, singole e associate, nonché a cooperative e loro consorzi per sostenere i costi della trattenuta da corrispondere all'ISMEA>>.
44. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove l'adesione delle imprese agricole, forestali e della pesca ai confidi. Per <<confidi>> si intendono i soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore delle imprese agricole, forestali e della pesca allo scopo di favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori nel settore finanziario.
45. Per <<imprese agricole, forestali e della pesca>> si intendono le imprese che svolgono attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.
46. Per le finalità di cui al comma 44 l'Amministrazione regionale assegna ai confidi un contributo pari a 2.000 euro in nome e per conto di ciascuna impresa agricola che versa ad un confidi una quota associativa non inferiore a 250 euro.
47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso per la sottoscrizione di un sovrapprezzo da parte dell'impresa agricola, con unità tecnico-economica situata nella regione, che si associa ad un confidi.
48. I contributi di cui al comma 46 sono concessi alle imprese che si associano ad un confidi che soddisfa le seguenti condizioni:
a) è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese agricole, forestali e della pesca nel rispetto della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
b) dispone di una sede operativa sul territorio regionale;
c) ha stipulato con una o più banche o con altri operatori nel settore finanziario convenzioni per regolare i rapporti economici, giuridici e di altra natura, attinenti al credito da concedere agli operatori agricoli, forestali e della pesca.
49. I contributi di cui al comma 46 sono concessi a titolo di aiuto <<de minimis>> nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
50. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi precedenti, i criteri di riparto dei fondi, i vincoli ed i controlli da parte dell'Amministrazione regionale sull'utilizzo dei contributi assegnati sono definiti con atto regolamentare.
51. Per le finalità previste dal comma 44, nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo - il capitolo 6882 (1.1.163.2.10.10) con la denominazione <<Contributi ai confidi per promuovere l'adesione agli stessi delle imprese agricole, forestali e della pesca>>.
52. 
( ABROGATO )
53. 
( ABROGATO )
54. 
( ABROGATO )
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, le spese relative alla gestione integrata di reti di stazioni automatiche di monitoraggio ambientale a prevalente carattere meteorologico, nonché per la ristrutturazione delle stesse.
56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.7.330.1.141, la cui denominazione è modificata in <<Interventi per il servizio di rilevazione meteorologica e per la prevenzione dei rischi da neve e valanghe>>, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6887 (2.1.141.2.10.10), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 330 - Servizio n. 258 - Territorio montano e manutenzioni - con la denominazione <<Spese per la gestione integrata di reti di stazioni automatiche di monitoraggio ambientale a prevalente carattere meteorologico, nonché per la ristrutturazione delle stesse>> e con lo stanziamento di 110.000 euro per l'anno 2005.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo assenso dei Comuni interessati, a sostenere le spese per il ripristino della viabilità di accesso, nonché per il recupero dei prati stabili e dei pascoli montani degradati, delle malghe di proprietà pubblica.
58. All'esecuzione degli interventi di manutenzione e di ripristino della viabilità di collegamento alle malghe di proprietà pubblica, nonché di altra viabilità di pari interesse strategico per l'economia montana si provvede mediante lavori in economia ai sensi delle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo).
59. Per le finalità di cui al comma 57 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2943 (2.1.210.3.08.29), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 330 - Servizio n. 258 - Territorio montano e manutenzioni - con la denominazione <<Spese per la manutenzione della viabilità di accesso, nonché per il ripristino dei prati stabili e dei pascoli montani funzionali alle malghe di proprietà pubblica>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2005.
60. 
( ABROGATO )
61. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), le parole <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<80 per cento>>.
62. La partecipazione azionaria nell'Ersagricola SpA, trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8/2004 è retrocessa all'ERSA.
63. Le partecipazioni in organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private, Università ed istituti di ricerca funzionali al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ERSA si intendono mantenute in capo alla medesima dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2004.
64. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 8/2004, le parole <<alla società Ersagricola SpA>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'ERSA, la quale vi provvede anche mediante soggetti terzi>>.
65. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 8/2004, dopo la parola <<società>> sono aggiunte le seguenti: <<trasferite alla Regione>>.
66. Per gli effetti dell'articolo 11 della legge regionale 8/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare l'intervento di cui all'articolo 35 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario), nel rispetto degli orientamenti comunitari.
67. I piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà, presentati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), possono prevedere, in alternativa al finanziamento agevolato, la concessione di un contributo in conto capitale da erogarsi ai sensi del regolamento di cui al medesimo articolo 16, comma 2.
68. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i settori di intervento e le priorità per la concessione in conto capitale degli aiuti ai piani di ristrutturazione.
68 bis.  
( ABROGATO )
69. In via transitoria, per il solo anno 2005, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è fissato al 30 settembre 2005.
70. 
( ABROGATO )
71. 
( ABROGATO )
72. Al comma 74 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005 le parole <<, comma 4,>> sono soppresse.
73. 
( ABROGATO )
74. 
( ABROGATO )
75. Al fine di assicurare continuità operativa ai distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), nelle more della soppressione dei Comitati di distretto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il solo anno 2005, ai Comuni presso i quali sono fissate la sede e la segreteria dei Comitati di distretto, un contributo a fronte delle spese di funzionamento e gestione dei Comitati stessi.
76. Il contributo di cui al comma 75 è fissato per ogni Comune sede di distretto nella misura e con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2004, n. 0271/Pres. (Regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei Comitati di distretto industriale).
77. A decorrere dall'esecutività del decreto del Presidente della Regione di riconoscimento delle singole Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), queste ultime subentrano ai soppressi Comitati di distretto nei relativi rapporti contributivi con i Comuni capofila.
78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7679 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario di 300.000 euro per la realizzazione di urgenti opere di miglioramento del complesso del mercato agroalimentare all'ingrosso di Udine e, specificatamente, per realizzare una tettoia di carico e scarico e implementare la viabilità interna, per aumentare i livelli di sicurezza degli operatori e dei lavoratori.
80. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio e sostegno promozione dei comparti commercio e terziario, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e 200.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9094 (2.1.232.3.10.25) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 360 - Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparti commercio e terziario - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di urgenti opere di miglioramento del complesso del mercato agroalimentare all'ingrosso>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e 200.000 euro per l'anno 2006.
82. In via di interpretazione autentica del disposto dell'articolo 6, comma 39, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in relazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 6, comma 137, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), proposti dai Consorzi turistici di cui agli articoli 7 e 36 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), devono intendersi compresi anche i Consorzi turistici che svolgono attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi.
83. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 39, della legge regionale 19/2004, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica>> sono sostituite dalle seguenti: <<di soggetti pubblici e privati>>.
84.
I commi 123, 124 e 125 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005 sono sostituiti dai seguenti:
<<123. Al fine di incentivare i soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, di sviluppare la conoscenza e la fruizione del territorio, di potenziare il turismo scolastico nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di soggiorni promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati, nei limiti degli interventi <<de minimis>> per i soggetti qualificati come imprese.
124. I soggiorni di cui al comma 123 possono comprendere tutte le spese per la loro effettuazione, compresa una quota forfettaria del 10 per cento sulla spesa complessiva per spese di organizzazione e con esclusione delle spese per il trasporto da e per la località di provenienza dei partecipanti, e devono essere della durata minima di cinque giorni, con almeno quattro pernottamenti, ridotti a tre giorni, con almeno due pernottamenti, qualora il soggiorno sia organizzato da istituti scolastici.
125. I contributi di cui al comma 123 sono concessi nella percentuale massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, fino al limite di 1.500 euro per soggiorno, con il limite ulteriore di 30 euro per ogni partecipante e un numero minimo di partecipanti di 15 persone per soggiorno. In via prioritaria sono ammesse le iniziative che vengono effettuate nei periodi di bassa stagione, nonché quelle riservate a studenti e a gruppi di anziani. Le domande, corredate di relazione illustrativa e preventivo di spesa, devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico. Con il decreto di concessione del contributo viene erogato in via anticipata il 50 per cento del contributo concesso e vengono stabilite le modalità di rendicontazione dello stesso.>>.

85. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 123, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 84 fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Contributi per l'organizzazione di soggiorni promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati>>.
86. 
( ABROGATO )
(3)
87. Sono fatte salve le domande presentate nei termini previsti dall'articolo 6, comma 125, della legge regionale 1/2005 nel testo previgente.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 90, a favore della Promotur SpA, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 82, della legge regionale 1/2005, per la realizzazione del programma di investimenti, nonché per le manutenzioni straordinarie già avviate nel corso dell'anno 2005.
89. Il finanziamento è concesso all'atto della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché di una relazione illustrativa degli investimenti. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzato un limite di impegno decennale di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 4.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9015 (2.1.243.4.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio n. 230 - Sostegno e promozione comparto turistico - con la denominazione <<Finanziamenti pluriennali alla Promotur SpA per la copertura dei costi in linea capitale e interessi dei mutui contratti a sostegno degli oneri relativi alla realizzazione del programma di investimenti, nonché per le manutenzioni straordinarie già avviate nel corso dell'anno 2005>> e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
91. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 88, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 88. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata dell'attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
92. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 91 fanno carico alla unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i rientri derivanti al bilancio regionale tramite Friulia SpA dalla distribuzione di riserve della Friulia Lis SpA, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, per gli importi sotto elencati in relazione agli interventi a fianco dei medesimi indicati:
a) per 1.800.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, relativi agli incentivi per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore artigiano;
b) per 2.200.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche, relativi agli incentivi per l'innovazione nel settore del commercio e dei servizi alle imprese e alle persone;
c) per 6 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche, relativi agli incentivi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nel settore industriale;
d) per 5 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e successive modifiche, per i finanziamenti agevolati a medio e lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.>>.
(8)
94. 
( ABROGATO )
(9)
95. 
( ABROGATO )
96. 
( ABROGATO )
97. 
( ABROGATO )
98. Al comma 89 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole <<degli aiuti aggiuntivi>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche a titolo di overbooking,>>.
99. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 89, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 98, continuano a far carico all'unità previsionale di base 15.4.330.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 6330 e 6331 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le cui denominazioni sono modificate con l'aggiunta in fondo della locuzione <<, anche a titolo di overbooking>>.
100. La somma complessiva di 3.186.098 euro, corrispondente alle spese rendicontate a titolo di attuazione del Progetto <<FRANE (Foreste: Recupero Ambientale Naturalistico Ecologico)>> nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia - Slovenia di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, costituita:
a) per 1.115.134,30 euro con i rientri previsti quale quota di cofinanziamento statale con l'articolo 1, comma 3 - tabella A2 per l'anno 2005 sull'unità previsionale di base 4.3.19 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 381 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
b) per 1.593.049 euro con i rientri previsti quale quota di cofinanziamento dell'Unione europea con l'articolo 1, comma 3 - tabella A2 per l'anno 2005 sull'unità previsionale di base 4.3.19 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 383 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
c) per 477.914,70 euro quale quota di cofinanziamento regionale mediante riduzione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto sull'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2005;
è destinata alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 102, 103 e 104 del presente articolo.
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare fondi aggiuntivi per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia - Slovenia di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento.
102. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 68.400 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 15.5.330.1.471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4275 (2.1.142.2.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale - con la denominazione <<Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia - Slovenia per il periodo 2000-2006 - Servizio Tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale - Fondi aggiuntivi regionali>> e con lo stanziamento di 68.400 euro per l'anno 2005.
103. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 15.5.330.2.407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3092 (2.1.210.5.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 257 - Gestione foreste regionali e aree protette - con la denominazione <<Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia - Slovenia per il periodo 2000-2006 - Servizio gestione foreste regionali e aree protette - Fondi aggiuntivi regionali>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2005.
104. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F1 allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
105. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F2 allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 67 sostituito da art. 8, comma 148, L. R. 2/2006
2Comma 68 sostituito da art. 8, comma 148, L. R. 2/2006
3Comma 86 abrogato da art. 7, comma 143, L. R. 1/2007
4Parole sostituite al comma 67 da art. 6, comma 33, L. R. 22/2007
5Parole sostituite al comma 68 da art. 6, comma 34, L. R. 22/2007
6Integrata la disciplina del comma 88 da art. 6, comma 107, L. R. 22/2007
7Comma 68 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 9/2008
8Comma 93 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 9/2008
9Comma 94 abrogato da art. 2, comma 13, L. R. 9/2008
10Comma 95 abrogato da art. 2, comma 13, L. R. 9/2008
11Comma 96 abrogato da art. 2, comma 13, L. R. 9/2008
12Comma 97 abrogato da art. 2, comma 13, L. R. 9/2008
13Comma 52 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
14Comma 53 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
15Comma 54 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
16Comma 60 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
17Comma 70 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
18Comma 71 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
19Comma 73 abrogato da art. 30, comma 1, lettera xx), L. R. 10/2012
20Comma 74 abrogato da art. 30, comma 1, lettera xx), L. R. 10/2012
21Comma 41 sostituito da art. 2, comma 22, L. R. 23/2013
22Parole sostituite al comma 49 da art. 2, comma 23, L. R. 23/2013
23Comma 67 sostituito da art. 2, comma 110, lettera a), L. R. 27/2014
24Parole soppresse al comma 68 da art. 2, comma 110, lettera b), L. R. 27/2014
25Comma 68 bis abrogato da art. 2, comma 110, lettera c), L. R. 27/2014
26Derogata la disciplina del comma 67 da art. 3, comma 2, L. R. 37/2017
27Comma 67 interpretato da art. 2, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.