Art. 44
(Fondo per gli incentivi alle imprese)
1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42 è istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 vengono annualmente assegnate a Unioncamere FVG.
3.
In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'
articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110
(Norme di attuazione dello
statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 67, L. R. 30/2007
2Comma 3 sostituito da art. 5, comma 68, L. R. 30/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 4, L. R. 18/2011
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 3, comma 4, L. R. 18/2011
5Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.