1.
La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:
a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;
b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.
b bis) promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche, con la finalità di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b bis), l'Amministrazione regionale può promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
4Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020