Art. 8
(Assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi)
1. Le disposizioni di cui all'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche ed integrazioni, sono estese alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili riparati mediante intervento pubblico ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), nei confronti delle imprese appaltatrici dei lavori, che a loro volta hanno convenuto in giudizio i Comuni appaltanti.
3. L'assunzione a carico della Regione delle spese di cui al comma 2 è limitata alle sole controversie iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il finanziamento regionale è accordato per l'intero importo accollato in solido al Comune e all'impresa appaltatrice, qualora quest'ultima sia stata dichiarata fallita in corso di causa e le spese siano state interamente sostenute dal Comune, senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti della medesima.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.