LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 marzo 2004, n. 6

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonch modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.09 - Organi di garanzia
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.02 - Assistenza sociale

Art. 6
 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1 dell'articolo 2, e di cui all'articolo 7 della legge regionale 20/1981, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1.
3. Il comma 7 bis dell'articolo 20 bis della legge regionale 49/1993 è abrogato a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 relativi al tutore dei minori.