LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 marzo 2004, n. 6

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonch modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.09 - Organi di garanzia
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.02 - Assistenza sociale

Art. 2
 (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 49/1993)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, relativamente ai mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, relativamente ai mezzi e alle strutture messi a disposizione dall'Amministrazione regionale, fanno carico alle pertinenti unità previsionali e ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci e documento tecnico.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.