LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2004, n. 5

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 3
 (Forme di collaborazione)
1. Le forme di collaborazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 270/2002 si intendono previste in favore delle Aziende per i servizi sanitari.