LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2004, n. 5

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/03/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili).