LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2004
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 24
 (Gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. In sede di costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), l'Amministrazione regionale istituisce apposite gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale che nelle medesime confluiscono, al fine di provvedere, entro un anno dalla predetta costituzione, alla chiusura delle gestioni pregresse degli enti soppressi.
2. L'Amministrazione regionale affida le funzioni di commissario liquidatore a un dirigente regionale ovvero a un soggetto in possesso, alla data della nomina, di consolidata esperienza gestionale in strutture pubbliche o private, preferibilmente facenti parte del settore sanitario. Le aziende ospedaliero-universitarie forniscono ai commissari liquidatori il necessario supporto logistico, tecnico e amministrativo.
3. Per il periodo di cui al comma 1, ai commissari liquidatori spetta l'amministrazione di ogni rapporto giuridico connesso con le gestioni liquidatorie, nonché la rappresentanza delle medesime nelle liti attive e passive.
4. Qualora l'incarico di commissario liquidatore sia affidato ad un soggetto esterno, al medesimo verrà corrisposto un compenso pari al trattamento economico fissato dalla Giunta regionale relativamente all'incarico di Direttore centrale preposto ad una direzione centrale, incrementato dell'indennità di cui all'articolo 21 (Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AASSRR) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32. Il predetto compenso fa carico al bilancio dell'azienda ospedaliero-universitaria ed è corrisposto in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese di attività, fino ad un massimo di dodici mensilità. L'Amministrazione regionale verifica, con cadenza trimestrale, l'andamento delle gestioni liquidatorie.
5. Al termine del periodo di cui al comma 1, le aziende ospedaliero-universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva nelle controversie ancora pendenti.
Note:
1Articolo interpretato da art. 13, comma 4, L. R. 9/2008