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Indice:
L.R. n. 4/2004
Capo I
Art. 1
Capo II
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Capo III
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Leggi regionali
Legge regionale
17 febbraio 2004
, n.
4
Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2004, N. 003
Data di entrata in vigore:
23/02/2004
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
120.01
-
Consiglio regionale
120.05
-
Personale regionale
320.05
-
Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
120.12
-
Enti regionali o a partecipazione regionale
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 18
(Modifiche all'
articolo 51 della legge regionale 18/1996
)
1.
All'
articolo 51 della legge regionale 18/1996
, come da ultimo modificato dall'
articolo 28, comma 1, della legge regionale 31/1997
, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (ABROGATA);
b) (ABROGATA);
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.>>.
(1)
Note:
1
Abrogate le lettere a) e b) del comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative