LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/11/2004
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 7
 (Misura dell'oblazione e degli oneri concessori)
1. La misura dell'oblazione determinata dalla tabella C allegata al decreto legge 269/2003 è incrementata del 10 per cento per le finalità previste dall'articolo 32, comma 33, dello stesso decreto legge ed è versata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del 100 per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente e comunque nella misura minima di cinquecento euro. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi degli articoli 94 e 95 della legge regionale 52/1991 gli oneri concessori sono applicati nella misura fissa di 500 euro.
3. La misura dell'anticipazione dell'oblazione e degli oneri concessori, calcolati ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le relative modalità e scadenze di versamento sono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 38, del decreto legge 269/2003.
4. Per le domande di sanatoria presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge le somme corrispondenti alla differenza tra le quote eventualmente già versate e la misura dell'anticipazione a titolo di oblazione e per oneri concessori sono versate con le modalità e le scadenze di cui al comma 3.