LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/11/2004
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 6
 (Modalità procedurali per il rilascio del titolo in sanatoria)
1. La domanda di sanatoria, corredata della documentazione prevista dall'articolo 32, comma 35, lettera a), del decreto legge 269/2003, nonché della documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), è presentata al Comune, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004. La documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), è presentata al Comune entro il 31 ottobre 2005. Le ulteriori denunce integrative previste dall'allegato 1 del decreto legge 269/2003 sono presentate entro i termini previsti dall'allegato stesso.
2. Le domande, ivi incluse quelle presentate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive), presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali sono fatti salvi gli effetti penali di cui all'articolo 32 del decreto legge 269/2003, sono istruite sulla base della disciplina introdotta dalla presente legge e possono essere ritirate, ripresentate o integrate nel rispetto dei termini di cui al comma 1.
3. La domanda di sanatoria è definita dal Comune con provvedimento esplicito da rilasciarsi entro trentasei mesi dalla presentazione della stessa; il provvedimento è notificato al richiedente.
4. Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile del procedimento può, per una sola volta e fermo restando il termine di cui al comma 3, richiedere agli interessati documentazione integrativa o chiarimenti.
5. La mancata presentazione dei documenti previsti dall'articolo 32 del decreto legge 269/2003 e dall'articolo 5, entro il termine di tre mesi dalla data della richiesta di integrazione o di chiarimento notificata dal responsabile del procedimento o il mancato pagamento delle somme richieste a titolo di conguaglio dell'oblazione o degli oneri concessori, comporta il conseguente diniego del titolo abilitativo in sanatoria.
6. Il Comune funge da sportello unico: il responsabile del procedimento acquisisce, ove richiesto dalla vigente normativa, il parere vincolante della Commissione edilizia integrata ai sensi dell'articolo 133 della legge regionale 52/1991, e successive modifiche, nonché gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza di altre Amministrazioni, che li rilasciano nel rispetto delle particolari disposizioni di deroga di cui al comma 9.
7. Il titolo in sanatoria è rilasciato sulla base della verifica riguardante esclusivamente:
a) la completezza della documentazione presentata;
b) i contenuti della dichiarazione del tecnico abilitato;
c) la correttezza del calcolo dell'oblazione e degli oneri concessori;
d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari.

8. Il Comune svolge controlli a campione in misura non inferiore al 10 per cento del numero delle domande pervenute in merito ai contenuti dell'asseverazione del tecnico abilitato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
9. A seguito del rilascio del titolo in sanatoria, su richiesta dell'interessato, è rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), e da disposizioni regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi, degli infortuni e igienico-sanitarie.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 8, L. R. 6/2005 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.