LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/11/2004
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 5
 (Domanda di sanatoria e relativa documentazione)
1. La domanda di sanatoria è corredata della documentazione prevista dall'articolo 32, comma 35, lettera a), del decreto legge 269/2003, delle ulteriori denunce integrative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legge 269/2003, nonché di:
a) documenti comprovanti l'avvenuta ultimazione delle opere abusive entro il 31 marzo 2003 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del richiedente attestante tale circostanza;
b) relazione di un tecnico abilitato con la quale si asseveri, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera a), l'osservanza delle condizioni richieste per la sanabilità dell'abuso edilizio, ai sensi della presente legge, nonché:
1) le dimensioni e lo stato delle opere interessate;
2) la destinazione d'uso e la superficie dell'edificio o del manufatto oggetto di sanatoria;
3) ove necessario, il rispetto della normativa antisismica vigente al momento dell'abuso e l'insussistenza della necessità di acquisire il certificato di cui alla lettera c);
4) il calcolo degli oneri di concessione, di cui all'articolo 7;
c) ove richiesta, certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
d) elaborati grafici attinenti alle opere per le quali si richiede il titolo in sanatoria e allo stato di fatto precedente degli immobili oggetto degli interventi edilizi abusivi;
e) attestazioni di versamento degli oneri concessori e dell'oblazione, ivi inclusa la quota integrativa, di cui all'articolo 7.