LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/11/2004
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 3
 (Opere non suscettibili di sanatoria)
1. Fermi restando i casi di opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 32, comma 27, del decreto legge 269/2003, non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive:
a) realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico;
b) realizzate nell'ambito di zone di protezione speciale (ZPS) o in siti di importanza comunitaria (SIC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, individuati nel decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2000, n. 95;
c) consistenti in nuovi edifici o nuovi manufatti, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera c);
d) consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l'aumento del numero delle stesse;
e) consistenti in ristrutturazioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 52/1991 solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l'aumento del numero delle stesse;
f) consistenti in impianti fissi o mobili per la telefonia mobile;
g) ultimate dopo il 31 marzo 2003; a tal fine si considerano ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Note:
1Comma 1 interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 17/2006