LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/11/2004
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge trovano applicazione le definizioni contenute nel titolo VI, capi I, II e III, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
2. Ai fini della presente legge s'intende per:
a) <<condono edilizio>> o <<sanatoria>>: è la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla realizzazione di abusi edilizi, introdotta dall'articolo 32 del decreto legge 269/2003;
b) <<opere abusive>>: sono le opere edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto agli stessi, alle quali trova applicazione la sanatoria di cui alla lettera a);
c) <<nuovi edifici o nuovi manufatti>>: sono gli interventi di rilevanza urbanistica di cui agli articoli 62, 64 e 66 della legge regionale 52/1991, escluse le pertinenze;
d) <<interventi non aventi rilevanza urbanistica>>: sono gli interventi di rilevanza edilizia indicati nell'articolo 67 della legge regionale 52/1991 e i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 73 della medesima legge regionale 52/1991;
e) <<pertinenza>>: è l'edificio o il manufatto di cui all'articolo 817 del codice civile;
f) <<volumetria>> o <<superficie>>: sono la volumetria o la superficie come definite negli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi;
g) <<costruzione originaria>>: è la costruzione autorizzata al momento di entrata in vigore della presente legge.