LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/11/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 7
 (Collaborazioni tra enti)
1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con le università, i provveditorati agli studi o altri enti pubblici al fine di predisporre programmi di intervento, iniziative o ricerche aventi le finalità previste dalla presente legge e in particolare per realizzare le iniziative connesse alla giornata della sicurezza stradale.
2. Delle convenzioni di cui al comma 1 si dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5.