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Indice:
L.R. n. 25/2004
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Leggi regionali
Legge regionale
25 ottobre 2004
, n.
25
Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/10/2004, N. 043
Data di entrata in vigore:
11/11/2004
Materia:
430.01
-
Trasporti
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 3
(Interventi di educazione stradale e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale)
1 La Regione al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale:
a)
istituisce la giornata della sicurezza stradale da celebrarsi ogni anno nel giorno individuato dalla Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4;
b)
divulga, anche con mezzi elettronici, il Piano di cui all'articolo 2 e la Relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
c)
individua di concerto con le Amministrazioni provinciali interessate i siti da adibire a circuito per la guida sicura;
d)
concede finanziamenti alle università e agli istituti scolastici regionali da destinare a borse di studio e assegni di studio a favore di studenti e allievi, che abbiano condotto studi o ricerche nel settore della sicurezza stradale o che si siano particolarmente distinti per senso civico in ordine ai temi inerenti la sicurezza e l'educazione stradale.
d bis)
organizza manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'educazione stradale, anche attraverso iniziative volte a fornire informazioni sull'attività svolta e sui programmi approvati, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza.
(1)
2.
Le borse e gli assegni di studio di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in occasione della giornata della sicurezza stradale a studenti selezionati annualmente mediante procedura concorsuale indetta ed esperita dalle facoltà universitarie nel cui ambito di attività lo studio sia stato condotto o dagli istituti scolastici i cui allievi si siano distinti in ordine ai temi riguardanti l'educazione stradale.
Note:
1
Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, L. R. 14/2012
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative