LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/11/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 5
 (Osservatorio sulla sicurezza stradale)
1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi indicati nell'articolo 1, istituisce presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con delibera della Giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla sicurezza stradale. Per la funzionalità dell'Osservatorio l'Amministrazione regionale si avvale di personale regionale, nonché di personale proveniente dall'Agenzia regionale della sanità, dalle Università regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso specifiche forme di collaborazione istituzionale tra enti.
2. L'Osservatorio sulla sicurezza stradale in particolare:
a) gestisce il Centro di monitoraggio regionale attraverso il quale cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale; al fine di consentire l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati, i dati elementari personali sensibili e giudiziari relativi ai singoli incidenti rilevati nel caso in cui essi determinino lesioni alle persone coinvolte sono registrati nella banca dati del Centro di monitoraggio regionale in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche;
b) redige la Relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate, da inviare alla Consulta regionale, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente;
c) elabora gli elementi tecnico-statistici necessari per la redazione del Piano regionale della sicurezza stradale;
d) fornisce supporto alla Consulta regionale della sicurezza stradale.
(1)
2 bis. Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione è autorizzato a operare sulla banca dati del Centro di monitoraggio regionale di cui al comma 2, lettera a), in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Note:
1Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 12/2009
2Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 29/2017