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Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 3
 (Interventi di educazione stradale e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale)
1 La Regione al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale:
a) istituisce la giornata della sicurezza stradale da celebrarsi ogni anno nel giorno individuato dalla Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4;
b) divulga, anche con mezzi elettronici, il Piano di cui all'articolo 2 e la Relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
c) individua di concerto con le Amministrazioni provinciali interessate i siti da adibire a circuito per la guida sicura;
d) concede finanziamenti alle università e agli istituti scolastici regionali da destinare a borse di studio e assegni di studio a favore di studenti e allievi, che abbiano condotto studi o ricerche nel settore della sicurezza stradale o che si siano particolarmente distinti per senso civico in ordine ai temi inerenti la sicurezza e l'educazione stradale.
d bis) organizza manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'educazione stradale, anche attraverso iniziative volte a fornire informazioni sull'attività svolta e sui programmi approvati, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza.
(1)
2. Le borse e gli assegni di studio di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in occasione della giornata della sicurezza stradale a studenti selezionati annualmente mediante procedura concorsuale indetta ed esperita dalle facoltà universitarie nel cui ambito di attività lo studio sia stato condotto o dagli istituti scolastici i cui allievi si siano distinti in ordine ai temi riguardanti l'educazione stradale.
Note:
1Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, L. R. 14/2012