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Indice:
L.R. n. 23/2004
CAPO I
Art. 1
Art. 2
CAPO II
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
CAPO III
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
CAPO IV
Art. 13
Art. 14
CAPO V
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
CAPO VI
Art. 20
Art. 21
Leggi regionali
Legge regionale
17 agosto 2004
, n.
23
Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/08/2004, N. 033
Data di entrata in vigore:
02/09/2004
Materia:
320.01
-
Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01
-
Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO V
Adeguamento e modifica di norme
Art. 15
(Norma di raccordo)
1.
Ovunque ricorra l'espressione: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale>>.
2.
Ovunque ricorra l'espressione: <<Assemblea dei sindaci di distretto>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale>>.
3.
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996, a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 16
(Abrogazione di norme)
1.
Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.
2.
Sono abrogati in particolare:
a)
l'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
b)
gli articoli 1, 2, 3, 5 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio- assistenziale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia);
c)
tutte le norme legislative e regolamentari facenti riferimento alla figura del coordinatore dei servizi sociali.
Art. 17
(Modifiche della
legge regionale 12/1994
)
1.
( ABROGATO )
(2)
2.
( ABROGATO )
(3)
3.
( ABROGATO )
(4)
4.
( ABROGATO )
(5)
5.
( ABROGATO )
(6)
6.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio. Fino a tale data, vale quanto disposto dal
comma 2 bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 502/1992
, come da ultimo modificato dall'
articolo 5 del decreto legislativo 254/2000
.
7.
( ABROGATO )
(1)
(7)
Note:
1
Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 5, comma 4, L. R. 25/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 21 L.R. 12/1994.
2
Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3
Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4
Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5
Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
6
Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7
Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 18
( ABROGATO )
(2)
Note:
1
Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
2
Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 12, 16 e 20, L.R. 49/1996.
Art. 19
(Modifiche della
legge regionale 8/2001
)
1.
( ABROGATO )
(1)
2.
( ABROGATO )
(2)
3.
All'
articolo 6 della legge regionale 8/2001
, come modificato dall'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 23/2001
, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <<2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.>>;
b) al comma 3, dopo le parole: <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<e al comma 2 bis>>;
c) al comma 5, dopo la parola: <<donatore>> sono aggiunte le parole: <<di organo>>;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>.
Note:
1
Comma 1 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
2
Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 17/2014
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative