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Indice:
L.R. n. 23/2004
CAPO I
Art. 1
Art. 2
CAPO II
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
CAPO III
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
CAPO IV
Art. 13
Art. 14
CAPO V
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
CAPO VI
Art. 20
Art. 21
Leggi regionali
Legge regionale
17 agosto 2004
, n.
23
Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/08/2004, N. 033
Data di entrata in vigore:
02/09/2004
Materia:
320.01
-
Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01
-
Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 20
(Norma transitoria)
1.
Con appositi provvedimenti della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la tempistica da rispettare in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2.
Il rapporto contrattuale dei Coordinatori dei servizi sociali nominati ai sensi del previgente
articolo 17 della legge regionale 12/1994
, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene adeguato alle disposizioni dell'articolo 17 della menzionata
legge regionale 12/1994
, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, della presente legge, fatto salvo che devono essere garantite almeno le condizioni economiche riconosciute e la scadenza contrattuale originariamente prevista.
3.
Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge regionale 8/2001
, come sostituito dall'articolo 4, di cui all'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994
, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e di cui all'
articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996
, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, valgono le norme regolamentari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative