LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 10
 (Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali)
1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.