LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 4
 (Organismo regionale per la tutela della lingua friulana. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001)
1.
I commi 66 e 67 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sostituiti dai seguenti:
<<66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:
a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;
c) predisporre i piani regionali di politica linguistica;
d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;
e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;
f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

67. L'ordinamento dell'organismo di cui al comma 66 è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità della normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti della Regione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) recepimento espresso tra le finalità statutarie degli obiettivi indicati al comma 66;
b) previsione che nel consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate la Regione, le Province e i Comuni dei territori interessati e le principali istituzioni scientifiche e culturali che operano nel Friuli Venezia Giulia per la promozione della lingua friulana;
c) previsione che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente.>>.