LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 26
 (Modifiche della legge regionale 24/1987)
1. L'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24 (Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali), è abrogato.
2.
L'articolo 2 della legge regionale 24/1987 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 
1. La misura del compenso lordo da corrispondere al Presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali del Friuli Venezia Giulia, è stabilita come segue:
a) 310 euro per i concorsi a posti di dirigente;
b) 260 euro per i concorsi a posti di personale laureato, esclusi quelli di cui alla lettera a);
c) 155 euro per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui alla lettera d);
d) 105 euro per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame sono in numero superiore a 100 ma inferiore a 200, i compensi di cui al comma 1 sono integrati con l'ulteriore importo lordo di 52 euro; quando sono superiori a 200 ma inferiori a 300, l'importo integrativo è di 105 euro; quando superano comunque le 300 unità l'importo integrativo è di 155 euro.
3. Qualora vengano costituite sottocommissioni previste da norme di legge o regolamentari, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'importo integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.
4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
5. I compensi di cui al presente articolo sono remunerativi della prestazione resa e quindi non si dà luogo al pagamento di eventuali ore per lavoro straordinario.
6. In aggiunta ai compensi qui considerati, ai soggetti di cui al comma 1 competono altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1987, le parole: <<articolo 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 2>>.
4. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24/1987, le parole: <<Unità sanitarie locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Aziende sanitarie regionali>>.
5.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 24/1987 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 
1. All'eventuale aggiornamento degli importi indicati nell'articolo 2 si provvede, periodicamente, con delibera di Giunta regionale.>>.