LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 24
 (Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)
1. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, nonché per altri compiti istituzionali cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale, può avvalersi a tempo pieno di personale dipendente del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni, ancorché assunto con contratto di diritto privato.
2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale e in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di venticinque unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.
3. Il periodo di servizio svolto presso l'Amministrazione regionale è considerato utile ai fini della progressione di carriera.
4. Al termine del periodo di comando, il personale di cui al comma 1 rientra in servizio presso l'ente di provenienza per la prosecuzione degli incarichi o delle posizioni già ricoperte. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, il direttore centrale della Direzione centrale della salute e della protezione sociale trasmette all'ente di provenienza una relazione concernente il servizio prestato.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 18, L. R. 1/2005
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 15, comma 1, L. R. 21/2005
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2005
4Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 21/2005
5Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 20, L. R. 2/2006
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 19/2006