LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19

Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2004
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Settori produttivi)
1. 
( ABROGATO )
(7)
2. 
( ABROGATO )
(8)
3. 
( ABROGATO )
(9)
4. Per l'attuazione degli interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici in applicazione e per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200 (Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici), convertito con modifiche dall'articolo 1 della legge 256/2002, le domande di finanziamento in conto interessi presentate alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna per l'anno 2002 sono finanziate nelle misure previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), attualizzando il valore degli interessi derivanti da contrazione di mutuo bancario.
4 bis. Le modalità di cui al comma 4 si applicano anche agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel corso dell' anno 2003 e negli anni successivi.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse già stanziate sull'unità previsionale di base 11.2.330.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 7123 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), si applicano anche ai lavori pubblici di bonifica e irrigazione da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 11.2.330.1.485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
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(4)
13. 
( ABROGATO )
(5)
14. 
( ABROGATO )
(6)
15. Con riferimento al periodo di commercializzazione del latte bovino 2003/2004 e ai fini dell'esclusione della decadenza dalla titolarità della quota prevista dall'articolo 3 della legge 30 maggio 2003, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero-caseari), gli eventi siccitosi verificatisi nell'intero territorio regionale nel 2003 sono considerati causa di forza maggiore di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2003, n. 183.
16. La disposizione di cui al comma 15 sostituisce la comunicazione del produttore prevista dall'articolo 4, comma 8, del predetto decreto ministeriale.
17. Per gli adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 15 e 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) le eventuali spese di rettifica dati; a tal fine i criteri e le modalità sono adottati con delibera della Giunta regionale.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 7002 (2.1.151.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio per le produzioni agricole - con la denominazione <<Rimborsi all'AGEA per l'aggravio delle spese per il ripristino delle quote latte decurtate>> e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2004.
19. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), come modificato dall'articolo 6, comma 8, lettera b), della legge regionale 14/2003, dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22/2002, come modificato dall'articolo 6, comma 8, lettere c), d), e), della legge regionale 14/2003, dall'articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale 22/2002, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 11.4.330.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13 (Provvedimenti per le produzioni vitivinicole), è autorizzata la spesa di 1.055.136,41 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
21. Per le finalità previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6615 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), come da ultimo modificato dall'articolo 80, comma 1, della legge regionale 12/1998, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6286 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. 
( ABROGATO )
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia di Informazione e Accoglienza Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo un finanziamento straordinario di 203.000 euro per la realizzazione, sul territorio montano regionale, di un progetto di qualificazione e promozione dei rifugi alpini della regione, avente l'obiettivo di avvicinare il turista alla fruizione della montagna e da attuare mediante l'ampliamento dei servizi e dell'offerta culturale, conoscitiva e promozionale dei rifugi stessi.
25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - Servizio per la montagna, corredata di una relazione tecnica e illustrativa, di un progetto delle iniziative da realizzare e di un preventivo di spesa.
26. Con il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 24 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto del disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).
27. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.330.1.26, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo n. 2, programma 2.2, rubrica n. 330, spese correnti, con riferimento al capitolo 1021 (1.1.163.2.10.12), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio per la montagna - con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Agenzia di Informazione e Accoglienza Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo per la realizzazione, sul territorio montano regionale, di un progetto di qualificazione e promozione dei rifugi alpini della regione" e con lo stanziamento di 203.000 euro per l'anno 2004.
28. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. All'onere complessivo di 4.658.136,41 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte rispettivamente dai commi 19, 20, 21, 22, 27 e 28 si fa fronte con l'entrata di cui al comma 30.
30. In relazione all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, S.O., relativa all'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative, già conferite alle stesse con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è iscritto lo stanziamento di 4.658.136,41 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1540, con riferimento al capitolo 1577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
31. Ai fini della realizzazione e del completamento delle opere infrastrutturali programmate nell'ambito del patto territoriale della Bassa friulana l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno.
32. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento di cui al comma 31.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.2318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 - nella cui denominazione le parole <<leggi pregresse>> sono soppresse - con riferimento al capitolo 3801 (2.1.238.3.09.20) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale - con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per la realizzazione ed il completamento delle opere infrastruttrurali programmate nell'ambito del patto territoriale della Bassa friulana - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.
34. All'onere di 400.000 euro per l'anno 2004 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 7941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese per l'impianto, il funzionamento e il mantenimento della sede di Trieste dell'INTERACADEMY MEDICAL PANEL, associazione delle Accademie mediche internazionali.
36 Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per l'assegnazione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalità di cui al comma 35.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 12.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5602 (2.1.162.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio per l'università e la ricerca - spese correnti - con la denominazione <<Contributo sulle spese per l'impianto, il funzionamento e il mantenimento della sede di Trieste dell'INTERACADEMY MEDICAL PANEL, associazione delle Accademie mediche internazionali>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2004.
38. Per le finalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 11/2003, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 12.5.360.2.331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui si provvede con l'entrata di cui all'articolo 1, comma 16.
39. I finanziamenti per i progetti di cui al comma 137 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e successive modifiche, proposti dai Consorzi turistici di cui agli articoli 7 e 36 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, sono concessi alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, competenti per territorio.
40. In via transitoria, la disposizione di cui al comma 39 si applica, per l'anno 2004, anche per i finanziamenti già assegnati con provvedimento formale della Giunta regionale.
41. Gli oneri derivanti dal comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<di soggetti pubblici e privati>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica>>.
42. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche, dopo le parole <<Enti di ricerca di diritto pubblico>> sono aggiunte le seguenti: <<, le Agenzie di informazione e accoglienza turistica e le società, operanti nel settore turistico, partecipate con capitale prevalente della Regione>>.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l'impianto, il funzionamento e il mantenimento della struttura e dell'ufficio di coordinamento EURES-T-EURALP operanti nel Friuli Venezia Giulia. Le spese sono autorizzate nel limite della somma annualmente stanziata nel bilancio regionale e possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di categoria D.
44. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per i fini di cui al comma 43.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 31.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.320.1.2971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8547 (2.1.148.1.08.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Spese per l'impianto, il funzionamento e il mantenimento della struttura e dell'ufficio di coordinamento EURES-T-EURALP operanti nel Friuli Venezia Giulia>> e con lo stanziamento di 31.000 euro per l'anno 2004.
46. 
( ABROGATO )
(3)
47. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 77, L. R. 1/2005
2Comma 39 interpretato da art. 6, comma 82, L. R. 15/2005
3Comma 46 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Comma 12 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
5Comma 13 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
6Comma 14 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
7Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
13Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010