LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19

Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/07/2004
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale)
1. All'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 12, comma 22, della legge regionale 13/2002 e integrato dall'articolo 7, comma 15, della legge regionale 14/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 23, 23 bis e 27, dopo la locuzione: <<Aziende per i servizi sanitari>> è aggiunta la locuzione: <<e ospedaliere>>
b)
dopo il comma 27 bis è inserito il seguente:
<<27 ter. I trasferimenti di cui al comma 27 bis possono essere erogati in via anticipata rispetto alla chiusura dell'operazione, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia). Le somme trasferite sono impiegate dalle Aziende stesse per interventi di investimento.>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 27, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4388 (2.1.237.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio per l'economia sanitaria - spese d'investimento - con la denominazione <<Restituzione alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali dei proventi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione per la vendita dei beni già di proprietà delle aziende stesse per l'attuazione di interventi di investimento>> e con lo stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2004.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10) e per le finalità di cui agli articoli 1 e 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale) è autorizzata l'ulteriore spesa di 90.848,69 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4553 (1.1.148.2.08.08), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio per la sanità pubblica veterinaria - con la denominazione <<Spese per il servizio veterinario regionale per il potenziamento delle attività di controllo e il coordinamento del piano residui>>, in relazione all'acquisizione al bilancio regionale delle quote di spettanza dell'Amministrazione regionale al 31 dicembre 2003, dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 432/1998, non ancora iscritte e accertate alla stessa data sull'unità previsionale di base 3.5.541 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 967 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
4. Al fine di promuovere le iniziative e gli strumenti di intervento di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l'attuazione di progetti sperimentali per il miglioramento della qualità dell'assistenza agli anziani, mediante la messa in rete del servizio di assistenza domiciliare (SAD), dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e dei soggetti del terzo settore, al fine di migliorare la rete dei servizi e valorizzare le risorse del territorio.
5. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del progetto e del relativo piano di costi. Il periodo di tempo relativo per l'attuazione dei progetti sperimentali e le modalità di rendicontazione dei finanziamenti regionali sono definiti nei provvedimenti di concessione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4676 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamenti agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l'attuazione di progetti sperimentali per il miglioramento della qualità dell'assistenza agli anziani, mediante la messa in rete del servizio di assistenza domiciliare (SAD) dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e dei soggetti del terzo settore>>.
7. Al fine di migliorare l'assistenza a favore delle persone a rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria, il servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), è integrato mediante l'attivazione di un servizio di custodia chiavi con pronto intervento.
8. Il servizio integrativo di cui al comma 7 può essere attivato a favore dei medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26/1996, con priorità per i soggetti privi di qualsiasi rete di riferimento personale e secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
9. Per garantire l'immediato avvio, il servizio di custodia chiavi con pronto intervento è affidato, in via transitoria e sino alla scadenza del rapporto contrattuale in atto, al soggetto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestisce il servizio di telesoccorso-telecontrollo, ove risultino disponibili, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio regionale, per le finalità di cui alla legge regionale 26/1996, le necessarie risorse finanziarie.
10. L'Amministrazione regionale e il gestore del servizio telesoccorso-telecontrollo provvedono a determinare, d'intesa, le modalità di erogazione del servizio integrativo, nel rispetto del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), fermo restando che, per il periodo di cui al comma 9, il costo annuale per utente è pari al costo più basso sostenuto per il medesimo servizio, nel territorio regionale, da altre pubbliche amministrazioni.
11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione sono aggiunte in fine le parole: <<e l'attivazione di un servizio di custodia chiavi con pronto intervento>>.
12. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e delle norme di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la Regione è autorizzata a concedere, per l'anno 2004, un contributo a sostegno degli oneri relativi al costo del personale di rilievo sanitario a favore dei centri e istituti specializzati del privato sociale che rispondono ai bisogni di residenzialità permanente per disabili gravi e gravissimi con ambito di intervento corrispondente almeno al territorio provinciale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e che non hanno già in essere convenzioni con Aziende sanitarie della regione o riconoscimenti di rette ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Ai fini della concessione del contributo l'ente richiedente deve dimostrare di avere già in essere un rapporto di lavoro o prestazione o servizio con personale di rilievo sanitario alla data dall'1 gennaio 2004, per il quale si richiede il contributo stesso.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4590 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - con la denominazione <<Contributo a sostegno degli oneri relativi al costo del personale di rilievo sanitario a favore dei centri e istituti specializzati del privato sociale per la residenzialità permanente di disabili gravi e gravissimi>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2004.
14. Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole: <<con sindrome HIV>> sono soppresse.
15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 14, continuano a fare carico all'unità previsionale di base 8.2.310.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole: <<con sindrome HIV>> sono soppresse.
16. All'articolo 5, comma 24, della legge regionale 3/2002, dopo le parole: <<persone giuridiche private senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale,>> sono inserite le seguenti: <<Comuni e Aziende per i servizi sanitari, qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali,>>.
17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 16, continuano a fare carico all'unità previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole: <<senza fini di lucro e Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<senza fini di lucro, Province, Comuni e Aziende per i servizi sanitari, qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali,>>.
18. Al comma 30 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2004, in fine, è aggiunto il seguente periodo: <<Il predetto contributo è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).>>.
19. L'Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e relazionali - A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone è autorizzata a utilizzare il contributo assegnato ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), anche per l'acquisto e l'installazione di impianti nonché per l'esecuzione dei lavori di completamento del centro residenziale e diurno per disabili.
20. La concessione, erogazione e rendicontazione della parte di contributo riferita alle finalità di cui al comma 19, sono disposte secondo le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
21. L'autorizzazione di cui al comma 19 è riferita al contributo assegnato nell'anno 2003 a carico dell'autorizzazione di spesa disposta per lo stesso anno dall'articolo 4, comma 66, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sull'unità previsionale di base 8.3.310.2.252 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4849 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. La Regione avvia la procedura di monitoraggio e classificazione delle disabilità.
23. Ai fini di quanto stabilito al comma 22, le Aziende per i servizi sanitari, in coordinamento con gli ambiti socio-assistenziali territoriali, effettuano il monitoraggio dei soggetti interessati sulla base di un'unica classificazione regionale. Il monitoraggio deve essere ultimato entro il 31 dicembre 2004.
24. La Giunta regionale, con deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri unici di classificazione, sentite le associazioni nazionali, presenti in regione, di tutela dei soggetti interessati.
25. Il monitoraggio di cui ai commi 22 e seguenti è effettuato periodicamente, con cadenza annuale, e le rilevazioni sono conservate dall'assessorato regionale competente.
26. Ai fini di quanto stabilito ai commi 22 e seguenti la Regione è autorizzata a concedere, per l'anno 2004, un contributo a sostegno degli oneri relativi al costo del personale di rilievo sanitario da ripartire ai soggetti coinvolti nel monitoraggio ai sensi del comma 23, o a soggetti terzi da loro delegati.
27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 8 sostituito da art. 3, comma 74, L. R. 1/2005