LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 35
  (Modifica alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive)
1. All' articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a verificare la regolarità formale della domanda, a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Qualora gli atti integrativi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento viene archiviato.>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 6. In ogni caso le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa o degli eventuali atti integrativi richiesti. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.>>;

c)
al comma 6 le parole << di cui al comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 2 bis >>.