LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 13
  (Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola)
1.
I commi 22 e 23 dell' articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono sostituiti dai seguenti:
<<22. La Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nei procedimenti amministrativi di competenza. Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione si avvale dei CAA nel rispetto delle procedure dallo stesso stabilite.
23. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.>>.

2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 8, comma 22, della legge regionale 1/2003 , come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.3.330.1.399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6332 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente << Spese per convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola >>.

(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 27, L. R. 19/2004