LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 42
  (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 2/2002 , come sostituito dall' articolo 61, comma 1, della legge regionale 18/2003 , le parole << ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni, >> sono soppresse.

4.
La prima parte dell'allegato << B >> alla legge regionale 2/2002 viene sostituita dalla seguente:
<<ALLEGATO <<B>>
Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici e dry-marina (Riferito all'articolo 68)
Avvertenze:
a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.
b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono
c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.
d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.
e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate
f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.
g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.
h) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda.
i) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO - sotto voci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.
l) Per unità abitativa (U:A) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:
mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;
mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;
mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.
Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.
>>.

5.
All'allegato << B >> alla legge regionale 2/2002 viene aggiunto il seguente punto B3:
<<B3. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry-marina:
1. SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 RECINZIONE
1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)
1.02 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4)
1.03 VIABILITÀ PEDONALE.
1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2)
1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)
1.033 passaggi pedonali ogni piazzola (4)
1.04 PARCHEGGIO AUTO:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)
1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)
1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del dry-marina (1)
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del dry-marina (2) (3)
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del dry-marina (4)
1.06 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:
1.061 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)
1.062 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)
1.07 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE
1.071 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
1.08 SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE
1.081 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
1.09 IMPIANTO ELETTRICO : (1) (2) (3) (4)
1.10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)
1.11 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)
1.12 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2) (3) (4)
1.13 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)
1.14 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:
1.141 con linea telefonica esterna (1)
1.142 con linea esterna e cabina (2) (3) (4)
1.15 IMPIANTO TV:
1.151 non inferiore al 25 per cento (2)
1.152 non inferiore al 50 per cento (3)
1.153 non inferiore al 90 per cento (4)
1.16 PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA PER ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI:
1.161 non inferiore al 25 per cento (2)
1.162 non inferiore al 50 per cento (3)
1.163 non inferiore al 90 per cento (4)
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:
2.011 ore 10/24 (1)
2.012 ore 14/24 (2)
2.013 ore 18/24 (3)
2.014 ore 24/24 (4)
2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
2.031 una volta al giorno (1) (2)
2.032 due volte al giorno (3) (4)
2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente (4)
2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)
2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
2.058 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 100 imbarcazioni (1)
2.059 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 80 imbarcazioni (2) (3)
2.060 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 60 imbarcazioni (4)
2.061 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.062 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)
2.063 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)
2.06 EROGAZIONE ACQUA POTABILE
2.061 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
2.062 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
2.063 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
2.064 in ragione di almeno 1 ogni imbarcazione (4)
2.07 EROGAZIONE ACQUA CALDA
2.071 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
2.072 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)
2.08 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA
2.081 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
2.082 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
2.083 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
2.084 presa di corrente 1 ogni imbarcazione (4)
2.09 ATTREZZATURE DI RISTORO
2.091 BAR (1) (2) (3)
2.092 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.093 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.10 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.)
2.101 almeno 1 attrezzatura (3)
2.102 almeno 2 attrezzature (4)
2.11 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.)
2.111 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
2.112 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.113 almeno 3 attrezzature o servizi (4).
>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
2Comma 2 abrogato da art. 105, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016