LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 23
 (Fattorie didattiche e sociali)
1. Le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:
a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.
1 bis.  
( ABROGATO )
2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall' articolo 2135 del codice civile , esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.
2 ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purché sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative - terapeutiche.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.
4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 2 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 25/2007
4Comma 1 sostituito da art. 19, comma 2, L. R. 25/2007
5Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 3, L. R. 25/2007
6Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 4, L. R. 25/2007
7Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 5, L. R. 25/2007
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 6, L. R. 25/2007
9Comma 2 ter aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 17/2010
10Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
11Comma 1 bis aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
12Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 97, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
13Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
14Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
15Comma 1 bis abrogato da art. 2, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
16Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016