LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 7
 (Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare)
1. Gli immobili di cui all'articolo 65 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie), comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, per i quali non si siano potute espletare le procedure di vendita previste dall'articolo medesimo, possono essere venduti agli attuali occupanti che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risultino in regola con il pagamento dei canoni.
2. Gli immobili di cui al comma 1 non occupati sono posti in vendita sul libero mercato.
3. All'articolo 7, comma 36, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole <<edifici adibiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<beni immobili anche adibiti>>.