LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 19
 (Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
1. All'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati. Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.>>;

d)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), la Commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.>>.

2. 
( ABROGATO )
(1)
3.
Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:
<<5. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie possono essere confermate una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.>>.

4.
L'articolo 5 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Insediamento della Commissione)
1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione, convoca la Commissione e procede al suo insediamento.>>.

5. All'articolo 6 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione delle due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.>>;

b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle commissarie e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria si considera decaduta.>>;

d)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.
5 quater. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5 bis e 5 ter.>>;

e) i commi 6 e 7 sono abrogati.
6.
L'articolo 7 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
 (Trattamento economico)
1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, nella misura dell'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.
2. Alle altre commissarie spetta un gettone di presenza in misura di 100 euro lordi per ogni seduta della Commissione.
3. Il compenso di cui al comma 2 è aggiornato annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Alla Presidente e alle commissarie che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.
5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie da lei delegate spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.>>.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attività della Commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al bilancio del Consiglio regionale a partire dall'1 gennaio 2005.
8. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1990 come rispettivamente sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 1 e quelli derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 23/1990, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 5, comma 2, L. R. 16/2013